Responsabile e terzo responsabile dell'impianto termico: delega, requisiti e comunicazioni

Aggiornato il 14 ottobre 2026

In breve
  • Esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto spettano al responsabile, che può delegarli a un terzo (DPR 74/2013, art. 6, c. 1).
  • La delega non è ammessa nelle singole unità residenziali con generatore fuori da un locale tecnico dedicato (DPR 74/2013, art. 6, c. 1).
  • Su un impianto non conforme la delega è possibile solo se l'atto incarica espressamente il terzo della messa a norma (DPR 74/2013, art. 6, c. 2).
  • Il terzo comunica la delega entro 10 giorni lavorativi, revoca o rinuncia entro 2 giorni lavorativi (DPR 74/2013, art. 6, c. 5).
  • Oltre 350 kW il terzo deve avere la certificazione UNI EN ISO 9001 per gestione e manutenzione degli impianti termici o l'attestazione OG 11 o OS 28 (DPR 74/2013, art. 6, c. 8).

Il terzo responsabile dell'impianto termico è l'impresa a cui il responsabile (occupante, proprietario o amministratore di condominio) delega per iscritto esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell'impianto, insieme alle relative responsabilità e sanzioni. Lo prevede l'art. 6 del DPR 74/2013. La delega è vietata nelle singole abitazioni con caldaia fuori da un locale tecnico dedicato. Il terzo deve comunicarla alla Regione o all'ente delegato entro 10 giorni lavorativi e, oltre 350 kW, avere requisiti specifici.

Riferimento: DPR 16 aprile 2013, n. 74, art. 6, testo in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013 e testo vigente su Normattiva, consultati il 14 ottobre 2026.

Chi è il responsabile dell'impianto termico?

Il DPR 74/2013 affida esercizio, conduzione, controllo e manutenzione al responsabile dell'impianto (art. 6, c. 1) e rinvia alle definizioni del D.Lgs. 192/2005. In sintesi, come riassume la Regione Piemonte:

Tu, come manutentore, non diventi responsabile solo perché fai la manutenzione annuale: per la caldaia di casa il responsabile resta il cliente. Su chi deve fare cosa nella manutenzione ordinaria vedi la guida alla manutenzione caldaia obbligatoria.

Chi può fare il terzo responsabile?

Il D.Lgs. 192/2005 (Allegato A, punto 52, come citato dalla Regione Marche) lo definisce come l'impresa in possesso dei requisiti di legge delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità di esercizio, manutenzione e contenimento dei consumi. Il più vecchio DPR 412/1993 (art. 1, lett. o) parlava di persona fisica o giuridica con idonea capacità tecnica, economica e organizzativa.

In pratica, i documenti regionali consultati chiedono:

RequisitoQuandoRiferimento
Abilitazione DM 37/2008 per gli impianti interessati (lettera c, e per il gas lettera e)Sempre, secondo Regione MarcheDM 37/2008; indicazioni Regione Marche
Certificazione F-gas di persone e impresaSe l'impianto contiene gas fluoruratiDPR 146/2018 (indicazioni Regione Marche)
Patentino di conduzioneImpianti termici civili oltre 0,232 MWD.Lgs. 152/2006, art. 287
UNI EN ISO 9001 per gestione e manutenzione di impianti termici, oppure attestazione OG 11 o OS 28 (DPR 207/2010)Potenza nominale al focolare oltre 350 kWDPR 74/2013, art. 6, c. 8

Il patentino dell'art. 287 riguarda il personale addetto alla conduzione: lo rilascia l'autorità indicata dalla legge regionale e, dove la Regione non ha provveduto, resta la disciplina transitoria, come ricorda un decreto dell'Ispettorato del lavoro di Grosseto del 2025. La Regione Toscana precisa nelle sue FAQ che il terzo responsabile deve garantire la figura del conduttore oltre i 232 kW.

Incompatibilità: il terzo responsabile non può essere il venditore di energia per lo stesso impianto, salvo i contratti di servizio energia del D.Lgs. 115/2008 con remunerazione legata a parametri oggettivi (art. 6, c. 7).

Quando la delega non è possibile?

La legge statale non obbliga a nominare un terzo responsabile: è una scelta del responsabile. Per le potenze elevate, però, la gestione richiede competenze e requisiti che molti amministratori preferiscono delegare.

Cosa deve contenere la delega e cosa comporta?

L'assunzione di responsabilità del terzo, anche per le sanzioni dell'art. 11 del DPR 74/2013, va redatta per iscritto insieme all'atto di delega (art. 6, c. 3). Da quel momento rispondono del rispetto delle norme sia il responsabile sia il terzo, in particolare su sicurezza e ambiente.

Durante il contratto:

Sulle sanzioni del D.Lgs. 192/2005 (art. 15, cc. 5 e 6), che colpiscono anche il terzo che non provvede a controlli e manutenzione, vedi la guida alla manutenzione caldaia obbligatoria.

Cosa fa il terzo responsabile durante la gestione?

Con la delega il terzo prende in carico gli obblighi che il DPR 74/2013 pone sul responsabile. I principali, da prevedere nel contratto e nel piano di lavoro:

Tieni traccia scritta di ogni passaggio: delega firmata, comunicazioni inviate con ricevuta, richieste di intervento al condominio e relative risposte. In caso di controllo o contestazione sono la prova di quando la responsabilità è passata a te e di cosa hai segnalato.

Quali comunicazioni fare e in quali tempi?

L'art. 6, c. 5 del DPR 74/2013 fissa i termini per le comunicazioni del terzo responsabile alla Regione o Provincia autonoma competente, o all'organismo da essa incaricato:

EventoTermineRiferimento
Delega ricevuta (nomina)Entro 10 giorni lavorativiDPR 74/2013, art. 6, c. 5
Revoca o rinunciaEntro 2 giorni lavorativiArt. 6, c. 5
Decadenza per mancata autorizzazione degli interventiEntro i 2 giorni lavorativi successiviArt. 6, c. 5
Fine lavori di messa a norma (comunicazione al delegante)Entro 5 giorni lavorativi dal termineArt. 6, c. 2

Il canale lo decide la Regione, di solito il catasto regionale degli impianti termici. Alcuni esempi:

Nel libretto di impianto la nomina va riportata nella scheda dedicata al responsabile e al terzo responsabile.

Terzo responsabile o semplice contratto di manutenzione?

Con un contratto di manutenzione esegui i controlli e redigi i rapporti, ma la responsabilità dell'impianto resta al cliente. Con la delega a terzo responsabile assumi tu esercizio, conduzione e relative sanzioni, con obblighi di comunicazione e, oltre 350 kW, requisiti di impresa. Prima di accettare controlla che l'impianto sia conforme o che la messa a norma sia espressamente prevista e finanziata. Sul contratto vedi la guida al contratto di manutenzione caldaia.

Informazioni generali, non consulenza legale.

Domande frequenti

Posso essere terzo responsabile della caldaia di un appartamento?

In generale no. L'art. 6, c. 1 del DPR 74/2013 non consente la delega nelle singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non è installato in un locale tecnico dedicato. In quel caso il responsabile resta l'occupante o il proprietario.

Entro quanto va comunicata la nomina del terzo responsabile?

Entro 10 giorni lavorativi dalla delega; revoca, rinuncia e decadenza entro 2 giorni lavorativi (DPR 74/2013, art. 6, c. 5). Le comunicazioni vanno alla Regione o all'ente da essa indicato, spesso tramite il catasto regionale degli impianti termici.

Quali requisiti servono oltre 350 kW?

Per impianti con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW il terzo responsabile deve avere la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa a gestione e manutenzione degli impianti termici, oppure l'attestazione ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 o OS 28 (DPR 74/2013, art. 6, c. 8).

Posso accettare la delega su un impianto non a norma?

Solo se l'atto di delega ti affida espressamente la messa a norma e il delegante garantisce la copertura finanziaria; nei condomini serve una delibera dell'assemblea. Fino alla comunicazione scritta di fine lavori, da inviare entro cinque giorni lavorativi, la responsabilità resta al delegante (art. 6, c. 2).

Il terzo responsabile può subappaltare la manutenzione?

Non può delegare ad altri le responsabilità assunte. Può ricorrere solo occasionalmente al subappalto per alcune attività, rispettando il DM 37/2008 per la manutenzione e restando direttamente responsabile verso il committente (art. 6, c. 6).

Chi è il responsabile in un condominio con impianto centralizzato?

L'amministratore. È lui che può delegare un terzo responsabile; per la messa a norma o per interventi non previsti nel contratto serve una delibera dell'assemblea.

Fonti

  1. DPR 16 aprile 2013, n. 74 – GU n. 149 del 27/06/2013 (artt. 2, 6, 11)
  2. DPR 16 aprile 2013, n. 74 – testo vigente (Normattiva)
  3. DPR 26 agosto 1993, n. 412 – testo vigente, art. 1 lett. o) (Normattiva)
  4. DM 22 gennaio 2008, n. 37 – testo vigente (Normattiva)
  5. DPR 16 novembre 2018, n. 146 – testo vigente (Normattiva)
  6. DM 10 febbraio 2014 – modelli di libretto e RCEE (MIMIT)
  7. Regione Marche – Terzo responsabile: nomina, compiti, divieti (vademecum, L.R. 19/2015, CURMIT)
  8. Regione Toscana – FAQ impianti termici (revisione 27/03/2019)
  9. Regione Piemonte – Termoregolazione e contabilizzazione: i controlli e le sanzioni (21/02/2019)
  10. Regione Lombardia – Impianti termici: le disposizioni per gli operatori (agg. 01/04/2026)
  11. Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto – Decreto n. 3 del 03/03/2025 (art. 287 D.Lgs. 152/2006, patentino oltre 232 kW)
  12. Comune di Cinisello Balsamo – Risposte ai quesiti, servizio terzo responsabile (24/08/2020)

Informazioni generali, non consulenza. Testo redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sulla base delle fonti ufficiali citate e verificato da Repara. Aggiornato il 14 ottobre 2026. Le regole regionali possono cambiare: verifica sempre con la tua Regione o il tuo catasto.