Reverse charge per idraulici e termoidraulici: quando si applica e come fatturare

Aggiornato il 14 ottobre 2026

In breve
  • Installazione e manutenzione di impianti negli edifici verso clienti con partita IVA vanno in reverse charge, anche fuori dal subappalto (DPR 633/1972, art. 17, c. 6, lett. a-ter; circ. AdE 14/E/2015).
  • Verso un privato consumatore, che non è soggetto passivo IVA, il reverse charge non si applica: fatturi con IVA (circ. AdE 14/E/2015, rapporti B2B).
  • La vendita di un bene con posa in opera accessoria resta una cessione di beni ed è fuori dal reverse charge (circ. AdE 14/E/2015 e 37/E/2015).
  • In fattura niente IVA, annotazione "inversione contabile" e, nella fattura elettronica, natura N6.7 (DPR 633/1972, art. 17, c. 5).
  • Con i codici ATECO 2025 l'Agenzia non ha ancora chiarito come leggere l'elenco della lett. a-ter (Telefisco 2026, come riportato da ANCE).

Se installi, ripari o fai manutenzione di un impianto idraulico, di riscaldamento, di condizionamento o del gas in un edificio e il tuo cliente è un'impresa o un professionista con partita IVA, la fattura va in reverse charge: non addebiti l'IVA e la integra il cliente. Lo prevede l'art. 17, comma 6, lettera a-ter, del DPR 633/1972. Non conta che tu lavori in subappalto o direttamente per il cliente finale. Se invece il cliente è un privato consumatore, applichi l'IVA come sempre. Lo stesso vale se l'operazione è una vendita di beni con posa in opera.

Cosa dice la norma sul reverse charge negli impianti?

La lettera a-ter dell'art. 17, comma 6, del DPR 633/1972 estende l'inversione contabile alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici. L'ha introdotta la Legge 190/2014 (art. 1, c. 629), per le operazioni dal 1° gennaio 2015, come ricordano l'Agenzia delle Entrate nella circolare 14/E del 27 marzo 2015 e il comunicato stampa dell'Agenzia.

Il meccanismo è quello del comma 5 dello stesso articolo: emetti la fattura senza IVA con l'annotazione "inversione contabile", il cliente la integra con aliquota e imposta e la registra sia negli acquisti sia nelle vendite. Così l'IVA la versa lui, non tu.

Non confonderla con la lettera a), più vecchia: vale solo per i subappalti nel settore edile, tra imprese che svolgono attività della sezione F dell'ATECO. La lettera a-ter, invece, si applica a ogni rapporto B2B. Per la circolare 14/E non contano il tipo di contratto né il settore del cliente, che può anche non essere un'impresa edile.

Quando si applica e quando no? I casi tipici

La regola di partenza è semplice: servono un servizio di installazione o completamento su un edificio e un committente soggetto passivo IVA. La tabella riassume i casi che incontri più spesso.

SituazioneReverse charge?Riferimento
Sostituisci un boiler o rifai il bagno per un privato nella sua casaNo, fattura con IVACirc. 14/E/2015: solo rapporti tra soggetti passivi
Installi l'impianto di climatizzazione nello studio di un professionista o nel negozio di un'impresaSì, lett. a-terCirc. 14/E/2015
Lavori in subappalto per un'impresa edile o per un altro installatore su un edificioSìCirc. 14/E/2015: irrilevante che sia subappalto
Ripari o fai manutenzione dell'impianto idraulico o termico di un'aziendaSìCirc. 37/E/2015
Vendi una caldaia o un condizionatore e la posa è solo accessoriaNo, è una cessione di beniCirc. 14/E/2015 e 37/E/2015
Impianto che serve un processo industriale e non l'edificioNoCirc. 37/E/2015
Sei in regime forfettario e fatturi a un'impresaNo, non applichi il reverse chargeComunicato AdE del 27/03/2015
Fatturi a un cliente forfettario con partita IVASì, il cliente integra e versa l'IVAComunicato AdE del 27/03/2015

Per la circolare 14/E, l'edificio è quello definito dal D.Lgs. 192/2005: edifici di ogni tipo, anche in costruzione, e loro parti. Restano fuori terreni, giardini, piscine e parcheggi non integrati nell'edificio. Secondo la circolare 37/E del 22 dicembre 2015, conta che l'impianto sia funzionale all'edificio, anche se ha parti all'esterno. Tra gli esempi cita le tubazioni idrauliche esterne e i condizionatori con motore esterno collegato agli split.

Attenzione al condominio: senza partita IVA non è soggetto passivo, quindi fatturi con IVA. Per i lavori nelle case dei privati, l'aliquota agevolata ha regole proprie: le trovi nella guida sull'IVA al 10% su manutenzione e beni significativi.

Manutenzione e riparazione rientrano nel reverse charge?

La legge parla solo di "installazione", ma i codici ATECO 2007 richiamati dalla circolare 14/E comprendono anche manutenzione e riparazione. Per esempio, il codice degli impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento include espressamente manutenzione e riparazione. La circolare 37/E ha chiuso il dubbio: anche manutenzione e riparazione degli impianti negli edifici vanno in inversione contabile.

Per la sostituzione di parti difettose conta lo scopo del contratto. Se il fine è riparare o ammodernare l'impianto, si applica il reverse charge. Se è solo la fornitura del pezzo, no. Escluse anche la manutenzione e l'installazione di impianti che servono solo un'attività industriale e non l'edificio. Lo stesso vale per gli impianti industriali di refrigerazione classificati con codice 33.20.09.

Cessione con posa in opera o appalto: come li distingui?

È il caso più delicato per chi vende e installa. La circolare 37/E indica come criterio la causa del contratto. Se il cliente vuole soprattutto il bene e il tuo lavoro serve solo ad adattarlo, senza cambiarne la natura, è una cessione con posa in opera. In quel caso niente reverse charge. Se invece il risultato è un'opera nuova rispetto ai materiali usati, prevale il servizio e si applica la lett. a-ter.

Il rapporto tra valore dei materiali e valore del lavoro è un indizio, ma non decide da solo. Scrivi bene nel preventivo e nel contratto cosa vendi e cosa realizzi: aiuta te, il cliente e chi controlla.

Per i contratti misti la circolare 14/E distingue due casi. Se c'è un unico contratto per costruzione o ristrutturazione edilizia, l'appaltatore applica l'IVA ordinaria su tutto. Il reverse charge resta sui subappalti a valle. Per manutenzione ordinaria e straordinaria, invece, le prestazioni in reverse charge vanno separate in fattura.

Come si compila la fattura in reverse charge?

  1. Niente IVA in fattura. Indica l'imponibile senza addebitare l'imposta.
  2. Annotazione obbligatoria. Scrivi "inversione contabile" e la norma: art. 17, c. 6, lett. a-ter, DPR 633/1972 (art. 17, c. 5).
  3. Codice natura nella fattura elettronica. Per la lett. a-ter si usa N6.7, "prestazioni comparto edile e settori connessi". N6.3 vale invece per il subappalto edile della lett. a), come riassume Euroconference.
  4. Il cliente integra. Aggiunge aliquota e imposta e registra il documento sia negli acquisti sia nelle vendite.
  5. Righe separate se serve. Se nello stesso documento hai voci in reverse charge e voci con IVA ordinaria, tienile distinte.

Una conseguenza pratica: se lavori molto in reverse charge, incassi poca IVA ma continui a pagarla sugli acquisti, e puoi trovarti a credito. Ne parli con il commercialista. Ricorda anche che l'IVA per cassa non si applica alle operazioni in reverse charge, come precisa la circolare 14/E.

Codici ATECO 2025: cambia qualcosa?

La circolare 14/E individua le attività della lett. a-ter con i codici ATECO 2007: 43.21.01 e 43.21.02 per gli impianti elettrici ed elettronici, da 43.22.01 a 43.22.03 per idraulica, riscaldamento, condizionamento, gas e antincendio, 43.29.01, 43.29.02 e 43.29.09. Precisa anche che, se svolgi abitualmente queste attività senza averne comunicato il codice, il reverse charge si applica lo stesso.

Dal 1° aprile 2025 si usa la nuova classificazione ATECO 2025, che ha rinumerato alcune voci. Per esempio, nel gruppo 43.22 compare un codice dedicato agli impianti geotermici, come segnala ANCE Ragusa. A Telefisco 2026 l'Agenzia ha chiarito la lett. a): conta la sezione F dell'ATECO in vigore. Sulla lett. a-ter, invece, la questione è ancora aperta.

In attesa di un chiarimento, ANCE suggerisce di guardare alla natura dell'attività descritta nella circolare 14/E, non al nuovo numero di codice. È un'opinione dell'associazione, non una risposta ufficiale: verifica con il commercialista.

Tre esempi pratici

1. Il bar che rifà i bagni. Un bar con partita IVA ti affida il rifacimento dell'impianto idraulico dei bagni del locale. È un servizio di installazione su un edificio per un soggetto passivo IVA: fattura in reverse charge, con natura N6.7. Che il bar non sia un'impresa edile non conta.

2. La famiglia che cambia lo scaldabagno. Lo stesso lavoro, nell'appartamento di una famiglia, va fatturato con IVA. Il privato non è soggetto passivo, quindi non può integrare la fattura. L'aliquota dipende dal tipo di intervento.

3. Il subappalto dall'impresa edile. Un'impresa che ristruttura un appartamento ti affida l'impianto di riscaldamento. Tu fatturi all'impresa in reverse charge. Se l'impresa ha un unico contratto di ristrutturazione con il proprietario privato, fattura a lui con IVA tutta l'opera, compresa la parte che hai fatto tu.

Prima di emettere la fattura, fatti sempre due domande. Il cliente ha partita IVA e compra per la sua attività? Il lavoro è un servizio su un edificio, e non la semplice vendita di un apparecchio? Se la risposta è sì a entrambe, di regola sei in reverse charge.

Quali errori evitare?

Domande frequenti

Il reverse charge per gli impianti vale solo nei subappalti?

No. Secondo la circolare 14/E/2015, la lettera a-ter dell'art. 17, c. 6, DPR 633/1972 si applica a tutti i rapporti tra soggetti passivi IVA. Vale sia se lavori in subappalto sia se il cliente è il committente finale, purché abbia partita IVA e il lavoro riguardi un edificio.

Se lavoro per un privato devo applicare il reverse charge?

No. Il privato consumatore non è soggetto passivo IVA, quindi fatturi con IVA, all'aliquota che spetta per quel lavoro. Lo stesso vale per un condominio senza partita IVA.

La manutenzione della caldaia di un'azienda va in reverse charge?

In generale sì, se l'impianto serve l'edificio. La circolare 37/E/2015 conferma che manutenzione e riparazione degli impianti negli edifici rientrano nell'inversione contabile. Restano fuori gli impianti che servono solo un processo produttivo.

Vendo e installo un condizionatore a un negozio: reverse charge o IVA ordinaria?

Dipende dalla causa del contratto. Se il negozio compra soprattutto l'apparecchio e la posa è accessoria, è una cessione con posa in opera e applichi l'IVA. Se realizzi un impianto, è un servizio di installazione e si applica la lett. a-ter. Per la circolare 37/E/2015, il rapporto tra materiali e lavoro è solo un indizio.

Sono in regime forfettario: come mi comporto?

Come fornitore forfettario non applichi il reverse charge. Se invece compri un servizio in reverse charge, devi integrare la fattura e versare l'imposta, che non puoi detrarre (comunicato AdE del 27/03/2015).

Che codice natura uso nella fattura elettronica?

Per la lettera a-ter si usa N6.7. N6.3 è riservato al subappalto nel settore edile della lettera a).

Fonti

  1. DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 (testo aggiornato al 12/08/2026) – Brocardi.it
  2. Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa del 27/03/2015 sulla circolare reverse charge
  3. Agenzia delle Entrate – Circolare 14/E del 27/03/2015 (PDF ufficiale)
  4. Agenzia delle Entrate – Circolare 37/E del 22/12/2015 (PDF ufficiale)
  5. Regione Emilia-Romagna, Finanze – Scheda sulla circolare AdE 14/E del 27/03/2015
  6. ANCE Ragusa – Copia della circolare AdE 37/E/2015
  7. ANCE – Estensione del reverse charge, C.M. 14/E/2015
  8. ANCE Enna – Estensione del reverse charge, primi orientamenti ANCE (27/01/2015)
  9. ANCE – Reverse charge in edilizia: i chiarimenti dell'Agenzia sui nuovi codici ATECO 2025 (07/10/2026)
  10. ANCE Ragusa – News 168/2025, i nuovi codici ATECO 2025
  11. Euroconference News – Cessioni in reverse charge: dal codice natura alla dichiarazione IVA (19/01/2021)
  12. DPR 633/1972, art. 6 (momento di effettuazione) – Brocardi.it
  13. Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), art. 1, c. 629 – citata nella circolare 14/E; testo non aperto direttamente

Informazioni generali, non consulenza. Testo redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sulla base delle fonti ufficiali citate e verificato da Repara. Aggiornato il 14 ottobre 2026. Le regole regionali possono cambiare: verifica sempre con la tua Regione o il tuo catasto.