Abilitazione DM 37/08 per idraulici e termoidraulici: lettere, requisiti del responsabile tecnico e pratica in Camera di commercio
Aggiornato il 14 ottobre 2026
- Può installare impianti negli edifici solo l'impresa iscritta al Registro imprese o all'Albo artigiani il cui titolare, legale rappresentante o responsabile tecnico ha i requisiti dell'art. 4 (DM 37/2008, art. 3).
- I requisiti alternativi sono: laurea tecnica; diploma o qualifica più 2 anni in un'impresa del settore (1 per la lettera d); attestato di formazione professionale più 4 anni (2 per la lettera d); 3 anni da operaio installatore specializzato (DM 37/2008, art. 4).
- Il responsabile tecnico lavora per una sola impresa e il ruolo è incompatibile con ogni altra attività continuativa (DM 37/2008, art. 3).
- L'avvio si segnala alla Camera di commercio indicando le lettere dell'art. 1, comma 2, per cui l'impresa si abilita (DM 37/2008, art. 3; L. 241/1990, art. 19).
- Per il Ministero, le lettere d) idrico-sanitario ed e) gas si abilitano solo per intero (circolare MiSE 3717/C del 13 marzo 2019).
Per installare, trasformare, ampliare e manutenere impianti negli edifici, la tua impresa deve essere abilitata ai sensi del DM 37/2008. Deve essere iscritta al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, e il titolare, il legale rappresentante o un responsabile tecnico nominato deve avere i requisiti tecnico-professionali dell'art. 4. L'abilitazione vale per le lettere dell'art. 1, comma 2, indicate nella pratica presentata alla Camera di commercio: per un termoidraulico di solito c) riscaldamento e climatizzazione, d) idrico-sanitario ed e) gas.
Riferimento: testo originale del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (GU n. 61 del 12 marzo 2008). Il DM 17 luglio 2025, n. 130 ha ritoccato solo la formulazione dell'art. 3, comma 1, e non l'art. 4. Quadro verificato al 14 ottobre 2026.
Per quali impianti serve l'abilitazione: le lettere a–g
L'art. 1, comma 2, divide gli impianti in sette lettere. L'impresa si abilita per una o più lettere e può lavorare solo su quelle.
| Lettera | Impianti | Abilitazione limitata possibile? |
|---|---|---|
| a) | Elettrici, protezione dalle scariche atmosferiche, automazione di porte, cancelli e barriere | Sì, per una o due delle tre tipologie |
| b) | Radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici | Sì, per singole tipologie |
| c) | Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, con evacuazione di fumi e condense, ventilazione e aerazione | Sì, per singole tipologie; fumi, condense e ventilazione non si abilitano da soli |
| d) | Idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie | No, solo per intero |
| e) | Distribuzione e utilizzazione del gas, con evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione | No, solo per intero |
| f) | Sollevamento di persone o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili) | — |
| g) | Protezione antincendio | No, solo per intero |
La colonna di destra riassume la circolare MiSE n. 3717/C del 13 marzo 2019, inviata alle Camere di commercio per uniformare le valutazioni. La circolare chiede anche che la visura mostri esattamente le abilitazioni possedute, comprese le eventuali limitazioni. Alcune Camere aggiungono indicazioni pratiche. Per la Camera di commercio di Genova (guida rev. 4 marzo 2026), per esempio, un intervento di climatizzazione che modifica i circuiti elettrici di alimentazione richiede anche la lettera a).
Chi deve avere i requisiti: titolare o responsabile tecnico?
L'impresa è abilitata se ha i requisiti il titolare, il legale rappresentante oppure un responsabile tecnico nominato formalmente (art. 3). Se nessuno dei primi due li possiede, devi nominare un responsabile tecnico, che deve:
- avere un legame diretto con l'impresa: titolare, legale rappresentante, dipendente, socio lavoratore o familiare collaboratore. Le Camere parlano di "immedesimazione": non può essere un consulente esterno o un libero professionista (Camera di commercio di Modena);
- lavorare per una sola impresa, senza altre attività continuative (art. 3). Secondo la guida di Genova, il vincolo non vale per titolari e legali rappresentanti, che possono abilitare più imprese di cui sono titolari o rappresentanti.
Senza responsabile tecnico l'impresa non può operare (Camera di commercio di Brindisi).
Quali requisiti servono: titolo di studio ed esperienza
L'art. 4, comma 1, prevede quattro strade alternative. Per la lettera d) i tempi sono più brevi.
| Strada | Titolo | Esperienza richiesta | Per la lettera d) |
|---|---|---|---|
| a) | Laurea in materia tecnica specifica, da università statale o legalmente riconosciuta | Nessuna | Nessuna |
| b) | Diploma o qualifica di scuola secondaria di secondo grado con specializzazione nel settore | Almeno 2 anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore | 1 anno |
| c) | Titolo o attestato di formazione professionale | Almeno 4 anni consecutivi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore | 2 anni |
| d) | Nessun titolo specifico | Almeno 3 anni come operaio installatore specializzato in un'impresa abilitata dello stesso ramo, esclusi apprendistato e periodi da operaio qualificato | 3 anni |
Il comma 2 aggiunge una strada per chi lavora nella propria impresa. I periodi delle strade b), c) e d) possono essere svolti come collaborazione tecnica continuativa da titolare, soci o familiari collaboratori. Chi ha svolto questa collaborazione per sei anni (quattro per la lettera d) ha comunque i requisiti.
Quali lauree e diplomi valgono per ciascuna lettera lo valuta la Camera di commercio, spesso caso per caso. La guida di Genova, per esempio, elenca i titoli ammessi lettera per lettera. Se hai dubbi sul tuo titolo, chiedi un parere prima di presentare la pratica.
Come si presenta la pratica in Camera di commercio?
L'art. 3 chiede all'impresa di presentare la dichiarazione di inizio attività secondo l'art. 19 della legge 241/1990, oggi SCIA, indicando le lettere per cui si abilita. Le Camere di commercio descrivono questi passaggi:
- Prepara la pratica: la segnalazione dell'attività di impiantistica, con la dichiarazione sui requisiti del responsabile tecnico (modulo intercalare). Va presentata al Registro imprese della provincia della sede.
- Inviala con ComUnica: la stessa pratica telematica serve anche per partita IVA, INPS e INAIL. Di solito la invia il commercialista o l'associazione di categoria (Camera di commercio di Modena).
- Scegli tra Registro imprese e Albo artigiani: secondo la Camera di Modena, l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è possibile solo se il responsabile tecnico è il titolare o un socio.
- Inizia l'attività: la data di inizio coincide con l'invio della pratica e puoi lavorare subito.
- Attendi le verifiche: secondo la Camera di Brindisi, entro 60 giorni la Camera controlla i requisiti. Se mancano, vieta la prosecuzione dell'attività e cancella l'iscrizione.
Un caso a parte sono le imprese non installatrici con un ufficio tecnico interno, per esempio un'azienda che gestisce i propri stabilimenti. Possono lavorare sui propri impianti, nei limiti dei requisiti del loro responsabile tecnico (art. 3). Anche loro presentano una SCIA con la nomina del responsabile e, per la dichiarazione di conformità, usano il modello dell'Allegato II.
Per l'attività di impiantistica sono dovuti i diritti di segreteria del Registro imprese. Importi e moduli aggiornati li trovi sul sito della tua Camera di commercio.
Cosa risulta da visura e certificato di riconoscimento?
Alle imprese abilitate le Camere di commercio o le commissioni provinciali per l'artigianato rilasciano un certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (art. 3). Una copia è tra gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità, come spiega la guida alla DiCo DM 37/08.
Nella visura camerale compaiono le lettere per cui sei abilitato e le eventuali limitazioni: la circolare 3717/C chiede alle Camere una corrispondenza esatta tra attività svolta e abilitazione. Controlla la tua visura almeno una volta: se fai anche climatizzazione e lì risulta solo la lettera d), non puoi firmare la DiCo di un impianto di climatizzazione.
Cosa succede se cambia il responsabile tecnico?
- Sostituzione: il titolare o legale rappresentante presenta la revoca del vecchio responsabile e la nomina del nuovo, con l'intercalare sui requisiti (Camera di commercio di Genova).
- Uscita dell'unico responsabile tecnico: secondo Genova l'impresa deve comunicare la cessazione o la sospensione dell'attività di impiantistica, finché non nomina un nuovo responsabile con i requisiti.
- Trasferimento della sede in un'altra provincia: se l'attività resta la stessa non serve una nuova segnalazione, bastano i moduli del Registro imprese (Genova).
Le modalità e i tempi di queste comunicazioni possono variare da Camera a Camera: verificali con la tua.
Quali altre qualifiche servono oltre al DM 37/08?
L'abilitazione DM 37/2008 è la base, ma per alcuni lavori non basta:
- Gas fluorurati: per installare e manutenere climatizzatori e pompe di calore servono anche impresa e tecnici certificati F-gas. Vedi la guida al patentino F-gas.
- Fonti rinnovabili: per pompe di calore, solare termico, caldaie a biomassa e geotermia valgono la qualificazione dell'art. 15 del D.Lgs. 28/2011 e i suoi aggiornamenti periodici. La Camera di commercio di Caserta indica un corso di 80 ore per i responsabili tecnici abilitati dopo il 4 agosto 2013 con la strada c) e 16 ore di aggiornamento ogni tre anni per tutti. La norma è stata modificata dal D.Lgs. 5/2026: dettagli nella guida agli adempimenti per la pompa di calore.
Lavorare senza abilitazione ha conseguenze serie. L'art. 15 del DM 37/2008 prevede sanzioni da 1.000 a 10.000 euro per le violazioni del decreto diverse da quelle sulla DiCo, irrogate dalle Camere di commercio. I patti stipulati con un'impresa non abilitata sono nulli.
Guida informativa generale, non consulenza legale: per il tuo caso chiedi alla Camera di commercio competente.
Domande frequenti
Con un diploma di perito termotecnico posso fare da responsabile tecnico?
Con un diploma di scuola secondaria con specializzazione nel settore servono almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di un'impresa del settore, uno solo per la lettera d) idrico-sanitario (DM 37/2008, art. 4, comma 1, lett. b). Quali diplomi valgono per ciascuna lettera lo valuta la Camera di commercio.
Ho lavorato tre anni come operaio: posso abilitare la mia impresa?
Sì, se hai lavorato almeno tre anni come operaio installatore con qualifica di specializzato, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nello stesso ramo. Non contano l'apprendistato e il periodo da operaio qualificato (art. 4, comma 1, lett. d).
Il responsabile tecnico può essere un consulente esterno?
No. Le Camere di commercio richiedono un rapporto diretto con l'impresa: titolare, legale rappresentante, dipendente, socio lavoratore o familiare collaboratore. Inoltre il responsabile tecnico può lavorare per una sola impresa e non può svolgere altre attività continuative (DM 37/2008, art. 3).
Posso abilitarmi solo per una parte dell'idraulica?
Secondo la circolare MiSE 3717/C del 13 marzo 2019, per la lettera d) idrico-sanitario e la lettera e) gas l'abilitazione è solo piena. Sono possibili abilitazioni limitate a singole tipologie per le lettere a), b) e c).
Dove trovo la prova che la mia impresa è abilitata?
Nella visura camerale, che deve riportare le lettere e le eventuali limitazioni, e nel certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (DM 37/2008, art. 3). Una copia del certificato va allegata a ogni dichiarazione di conformità.
Posso iniziare a lavorare subito dopo aver inviato la pratica?
Secondo le Camere di commercio sì: la data di inizio coincide con l'invio telematico. La Camera verifica poi i requisiti e, se mancano, vieta la prosecuzione dell'attività. La Camera di Brindisi indica un termine di 60 giorni per questa verifica.
Fonti
- DM 22 gennaio 2008, n. 37 – testo originale, GU n. 61 del 12/03/2008 (artt. 1, 3, 4, 15)
- DM 17 luglio 2025, n. 130 – GU n. 216 del 17/09/2025 (modifica dell'art. 3, c. 1; art. 4 non modificato)
- DM 17 luglio 2025, n. 130 – scheda Gazzetta Ufficiale
- MiSE – Circolare n. 3717/C del 13 marzo 2019, abilitazioni piene e/o limitate (copia ANCE Enna)
- MiSE – Circolare n. 3717/C, altra copia (ANCE)
- Camera di commercio di Genova – Guida all'attività di impiantistica, rev. 04/03/2026
- Camera di commercio di Modena – Installazione impianti, scheda informativa (agg. 09/04/2019)
- Camera di commercio di Brindisi – Impiantistica DM 37/2008
- Camera di commercio delle Marche – Mod. SCIA/4, impiantistica con responsabile tecnico diverso dal titolare (lettere A–G e requisiti)
- Camera di commercio di Caserta – Formazione obbligatoria per installatori impianti FER (agg. 31/05/2024)
- D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5 – scheda Gazzetta Ufficiale (GU n. 15 del 20/01/2026; Capo IV, modifiche al D.Lgs. 28/2011)
- DPR 16 novembre 2018, n. 146 – GU n. 7 del 09/01/2019 (artt. 7 e 8, certificazione F-gas)
- (secondaria, solo per individuare data e numero della circolare 3717/C) Certifico – Circ. 3717 del 13 marzo 2019
Informazioni generali, non consulenza. Testo redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sulla base delle fonti ufficiali citate e verificato da Repara. Aggiornato il 14 ottobre 2026. Le regole regionali possono cambiare: verifica sempre con la tua Regione o il tuo catasto.