Patentino F-gas: chi deve essere certificato, quali certificati esistono e come si ottengono
Aggiornato il 14 ottobre 2026
- Il tecnico che installa, ripara, manutiene, smantella, recupera gas o controlla perdite su climatizzatori, pompe di calore e impianti frigoriferi fissi deve essere certificato (DPR 146/2018, art. 7).
- Anche l'impresa che installa, ripara, manutiene o smantella queste apparecchiature deve essere certificata: certificato di 5 anni, contro i 10 di quello personale (DPR 146/2018, artt. 7 e 8).
- Dal 29 settembre 2024 i certificati per le persone sono di tipo A1, A2, B, C, D ed E (Reg. di esecuzione (UE) 2024/2215, art. 3).
- Le vecchie categorie I, II, III e IV restano valide se il titolare aggiorna le competenze al livello A1, A2, D o E (Reg. 2024/2215, art. 10).
- Lavorare senza certificato costa da 10.000 a 100.000 euro, sia alla persona sia all'impresa (D.Lgs. 163/2019, art. 8).
Il "patentino F-gas" è il certificato che ti serve per lavorare su apparecchiature con gas fluorurati, come climatizzatori, pompe di calore e impianti frigoriferi fissi. In Italia lo rilascia un organismo di certificazione accreditato, dopo l'iscrizione al Registro F-gas e un esame teorico e pratico. Vale dieci anni (DPR 146/2018, art. 7). Anche l'impresa per cui lavori deve essere certificata, con un certificato che vale cinque anni (art. 8). Dal 2024 l'Unione europea ha riorganizzato i certificati per le persone nei tipi A1, A2, B, C, D ed E (quadro verificato al 14 ottobre 2026).
Chi deve avere il patentino F-gas?
Il riferimento nazionale è il DPR 16 novembre 2018, n. 146, che attua le regole europee sui gas fluorurati. Per un termoidraulico o un frigorista contano due articoli.
- Persone fisiche (art. 7): serve il certificato per installare, riparare, manutenere, assistere, smantellare e recuperare gas, oltre che per controllare le perdite, su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore e sulle celle frigorifero di autocarri e rimorchi. Il controllo delle perdite rientra nell'obbligo per le apparecchiature da 5 t CO2 equivalente in su. Sono escluse quelle ermeticamente sigillate, etichettate come tali e sotto 10 t CO2 equivalente. L'articolo copre anche antincendio, commutatori elettrici e solventi.
- Imprese (art. 8): deve essere certificata l'impresa che installa, ripara, manutiene, assiste o smantella apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio con gas fluorurati.
A livello europeo il Regolamento (UE) 2024/573, in vigore dall'11 marzo 2024, ha abrogato il Reg. 517/2014. Il DPR 146/2018 rinvia ancora al vecchio regolamento, ma le Camere di commercio continuano a indicarlo come riferimento nazionale. A ottobre 2026 il portale fgas.it non riporta notizie di un nuovo decreto.
Quali certificati esistono dal 2024?
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, in vigore dal 29 settembre 2024, fissa i requisiti minimi per apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. Copre anche i cicli Rankine a fluido organico e le unità frigorifere di autocarri, rimorchi, veicoli leggeri, container e vagoni. Ha abrogato il Reg. 2015/2067, quello delle categorie I–IV.
| Certificato | Cosa puoi fare | Limiti | Vecchia categoria equivalente |
|---|---|---|---|
| A1 | Tutte le attività con gas fluorurati e idrocarburi (per esempio R290) | Nessun limite di carica | Categoria I |
| A2 | Tutte le attività con gas fluorurati e idrocarburi | Apparecchiature con meno di 3 kg, o meno di 6 kg se ermeticamente sigillate ed etichettate | Categoria II |
| B | Tutte le attività con anidride carbonica (CO2) | — | Nuovo |
| C | Tutte le attività con ammoniaca (NH3) | — | Nuovo |
| D | Solo recupero di gas fluorurati | Meno di 3 kg, o meno di 6 kg se ermeticamente sigillate ed etichettate | Categoria III |
| E | Solo controllo delle perdite senza intervenire sul circuito frigorifero | — | Categoria IV |
Gli Stati membri possono rilasciare certificati separati o un certificato unico, purché indichi le attività coperte (art. 3, par. 1). Il programma d'esame dei certificati A1 e A2 comprende anche CO2, ammoniaca ed efficienza energetica (Allegato I).
Il tuo vecchio patentino di categoria I o II vale ancora?
Sì, ma a una condizione. Secondo l'art. 10 del Reg. 2024/2215, i certificati rilasciati con il Reg. 2015/2067 restano utilizzabili se il titolare aggiorna conoscenze e abilità al livello dei nuovi certificati: categoria I verso A1, II verso A2, III verso D e IV verso E. Gli Stati membri devono prevedere corsi di aggiornamento o processi di valutazione per dimostrarlo.
Sulle scadenze, la Camera di commercio di Firenze (ottobre 2025) indica due date legate al Reg. 2024/573:
- entro il 12 marzo 2027: adeguamento dei certificati esistenti;
- almeno ogni 7 anni: corso di aggiornamento o valutazione per le persone certificate, con primo termine al 12 marzo 2029.
Le modalità italiane (chi organizza i corsi, come si registra l'aggiornamento) dipendono dall'adeguamento nazionale, non ancora pubblicato a ottobre 2026. Tieni d'occhio le comunicazioni dell'organismo che ti ha certificato.
Come si ottiene il certificato, passo per passo?
I passaggi sono simili per persone e imprese (DPR 146/2018, artt. 7 e 8).
| Passaggio | Persona fisica (art. 7) | Impresa (art. 8) |
|---|---|---|
| 1. Iscrizione | Domanda telematica di iscrizione al Registro F-gas presso la Camera di commercio | Domanda telematica di iscrizione al Registro F-gas |
| 2. Domanda di certificazione | A un organismo accreditato e designato, allegando la richiesta di iscrizione | A un organismo accreditato e designato |
| 3. Verifica | Esame teorico e pratico entro 8 mesi dall'iscrizione | Dimostrazione dei requisiti entro 8 mesi dall'iscrizione |
| Se non rispetti gli 8 mesi | Cancellazione dal Registro, previo avviso | Cancellazione dal Registro, previo avviso |
| Validità | 10 anni | 5 anni |
| Rinnovo | Domanda nei 60 giorni prima della scadenza | Domanda nei 60 giorni prima della scadenza |
Per l'impresa i requisiti minimi sono nell'art. 6 del Reg. 2024/2215: impiegare persone certificate in numero sufficiente per il volume di lavoro previsto e dimostrare che hanno attrezzature e procedure necessarie. Il certificato dell'impresa indica le attività coperte e, se serve, la carica massima in kg.
La pagina della Camera di commercio di Firenze sul Registro F-gas (agg. luglio 2025) riassume gli stessi passaggi. L'elenco degli organismi certificatori lo trovi su fgas.it. Dopo la certificazione restano gli adempimenti annuali verso la Banca Dati, spiegati nella guida alla comunicazione F-gas entro 30 giorni.
Chi può fare cosa in cantiere?
| Situazione | Cosa prevede la norma | Riferimento |
|---|---|---|
| Apprendista o allievo iscritto a un corso | Può lavorare senza certificato sotto la supervisione di un certificato, che ne risponde, per non più di 24 mesi in tutto | Reg. 2024/2215, art. 3, par. 4 |
| Saldatore o brasatore | Può saldare o brasare sotto la supervisione di un titolare di certificato | Reg. 2024/2215, art. 3, par. 3 |
| Impresa idraulica non certificata che vuole installare uno split | Non può farlo, e non può nemmeno affidare il lavoro a un'impresa non certificata | DPR 146/2018, art. 8; D.Lgs. 163/2019, art. 8 |
| Vendita di uno split non ermeticamente sigillato | Il venditore registra in Banca Dati la vendita e la dichiarazione dell'acquirente che farà installare la macchina da un'impresa certificata | DPR 146/2018, art. 16, c. 3 |
| Acquisto di gas refrigerante | Il fornitore comunica alla Banca Dati il numero di certificato di chi compra | DPR 146/2018, art. 16, c. 2 |
| Pompa di calore monoblocco a R290 | I certificati A1 e A2 coprono anche gli idrocarburi | Reg. 2024/2215, art. 3 |
Se installi pompe di calore, guarda anche gli altri obblighi (DiCo, libretto, RCEE tipo 2) nella guida agli adempimenti per la pompa di calore.
Quali sanzioni sono previste?
Il D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163 prevede, tra le altre, queste sanzioni amministrative:
- art. 8, comma 1: da 10.000 a 100.000 euro per la persona che svolge le attività senza il certificato o l'attestato richiesto;
- art. 8, comma 2: da 10.000 a 100.000 euro per l'impresa che svolge le attività senza certificato;
- art. 8, comma 3: da 10.000 a 100.000 euro per l'impresa che affida installazione, riparazione, manutenzione o smantellamento a un'impresa non certificata;
- art. 8, comma 8: da 150 a 1.000 euro per chi è tenuto all'iscrizione al Registro e non si iscrive;
- art. 9, comma 4: da 1.000 a 50.000 euro per chi acquista gas fluorurati senza il certificato richiesto.
Per il mancato inserimento dei dati in Banca Dati entro 30 giorni c'è una sanzione separata (art. 6), trattata nella guida alla comunicazione F-gas.
Cosa controllare nei prossimi mesi?
- Scadenza del tuo certificato: personale 10 anni, d'impresa 5. Il rinnovo si chiede nei 60 giorni prima.
- Aggiornamento delle vecchie categorie: secondo la Camera di commercio di Firenze va fatto entro il 12 marzo 2027.
- Numeri di certificato a portata di mano: in ogni comunicazione alla Banca Dati indichi il certificato dell'impresa e il codice fiscale e il numero di certificato dei tecnici che hanno lavorato. Tienili nel profilo di ogni tecnico, insieme alla data di scadenza.
- Subappalti: prima di affidare un lavoro su un climatizzatore o una pompa di calore a un'altra impresa, chiedile il certificato F-gas. Affidarlo a un'impresa non certificata è sanzionato anche per te.
- Adeguamento nazionale: un nuovo decreto o una modifica del DPR 146/2018 potrebbe cambiare procedure e moduli. Controlla periodicamente fgas.it e il sito della tua Camera di commercio.
Guida informativa generale, non consulenza legale: per casi specifici rivolgiti all'organismo di certificazione o alla Camera di commercio.
Domande frequenti
Quanto dura il patentino F-gas?
Il certificato della persona fisica vale dieci anni e quello dell'impresa cinque anni. In entrambi i casi il rinnovo va chiesto nei sessanta giorni prima della scadenza (DPR 146/2018, art. 7, comma 2, e art. 8, comma 2).
Ho il patentino di categoria I: devo rifare l'esame?
Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/2215 (art. 10) non chiede un nuovo esame. Dice che il certificato resta utilizzabile se aggiorni conoscenze e abilità al livello A1, con corsi o valutazioni previsti dallo Stato. Secondo la Camera di commercio di Firenze l'adeguamento va fatto entro il 12 marzo 2027: segui le indicazioni del tuo organismo di certificazione.
Un dipendente senza patentino può lavorare su un climatizzatore?
Solo se è iscritto a un corso per il certificato e lavora sotto la supervisione di un tecnico certificato, che si assume la piena responsabilità, per un massimo di 24 mesi in tutto (Reg. 2024/2215, art. 3, par. 4). Altrimenti rischia la sanzione da 10.000 a 100.000 euro dell'art. 8 del D.Lgs. 163/2019.
Basta il patentino del tecnico o serve anche quello dell'impresa?
Servono entrambi. L'art. 7 del DPR 146/2018 riguarda il tecnico, l'art. 8 l'impresa che installa, ripara, manutiene o smantella climatizzatori, pompe di calore, impianti frigoriferi e antincendio fissi. L'impresa deve avere persone certificate in numero sufficiente e le attrezzature necessarie.
Per una pompa di calore a propano (R290) serve il patentino F-gas?
Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/2215 include gli idrocarburi nei certificati A1 e A2: con uno di questi puoi lavorare anche su apparecchiature a R290, nei limiti di carica del tuo certificato. Per CO2 e ammoniaca servono i certificati B e C.
Quanto tempo ho per fare l'esame dopo l'iscrizione al Registro?
Otto mesi dall'iscrizione, sia per l'esame della persona sia per la verifica dei requisiti dell'impresa. Se il termine passa, la Camera di commercio cancella l'iscrizione, previo avviso (DPR 146/2018, artt. 7 e 8).
Fonti
- DPR 16 novembre 2018, n. 146 – GU n. 7 del 09/01/2019 (artt. 5, 7, 8, 16)
- DPR 16 novembre 2018, n. 146 – scheda Gazzetta Ufficiale
- D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163 – GU n. 1 del 02/01/2020 (artt. 6, 8, 9)
- Regolamento (UE) 2024/573 – scheda EUR-Lex (data 07/02/2024, in vigore dall'11/03/2024, abroga il Reg. 517/2014)
- Regolamento (UE) 2024/573 – testo, EUR-Lex (art. 4, par. 7; considerando 16)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215 – testo, EUR-Lex (artt. 2, 3, 5, 6, 10, 12, Allegato I)
- Registro nazionale F-gas – portale delle Camere di commercio
- Camera di commercio di Firenze – pagina Registro F-gas (agg. 07/07/2025)
- Camera di commercio di Firenze – Il registro F-gas e la sua evoluzione normativa (09/10/2025)
- Commissione europea – Air conditioning: climate-friendly alternatives to F-gases
- (secondaria, solo per l'entrata in vigore del Reg. 2024/2215) Certifico – Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215
- (secondaria, contesto DPR 146/2018) Assolombarda – F-gas: pubblicato il nuovo decreto (28/01/2019)
Informazioni generali, non consulenza. Testo redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sulla base delle fonti ufficiali citate e verificato da Repara. Aggiornato il 14 ottobre 2026. Le regole regionali possono cambiare: verifica sempre con la tua Regione o il tuo catasto.