Comunicazione degli interventi alla Banca Dati F-gas entro 30 giorni: chi, cosa, quando e come
Aggiornato il 14 ottobre 2026
- L'art. 16 del DPR 146/2018 impone di comunicare alla Banca Dati F-gas installazioni, controlli perdite, manutenzioni, riparazioni e smantellamenti entro 30 giorni dall'intervento.
- Comunica l'impresa certificata; se l'impresa non è soggetta a certificazione, comunica la persona fisica certificata.
- Per il Ministero dell'ambiente (27 febbraio 2025) l'obbligo non dipende dalla quantità di refrigerante; la soglia di 5 t CO2e riguarda i controlli periodici.
- L'art. 6 del D.Lgs. 163/2019 punisce il mancato inserimento dei dati entro 30 giorni con una sanzione amministrativa da 1.000 a 15.000 euro.
- Il Reg. (UE) 2024/573, in vigore dall'11 marzo 2024, ha abrogato il Reg. 517/2014; al 14 ottobre 2026 nessun nuovo decreto nazionale di adeguamento risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale e DPR 146/2018 e D.Lgs. 163/2019 restano il riferimento (Normattiva).
Installazioni, controlli delle perdite, manutenzioni, riparazioni e smantellamenti di climatizzatori, pompe di calore e impianti frigoriferi fissi con gas fluorurati vanno comunicati alla Banca Dati F-gas entro 30 giorni dalla data dell'intervento. Deve farlo l'impresa certificata oppure, se l'impresa non è soggetta a certificazione, il tecnico certificato, come prevede l'art. 16 del DPR 146/2018. Il mancato inserimento dei dati nei termini è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 15.000 euro (quadro verificato al 14 ottobre 2026).
Quali norme regolano la comunicazione alla Banca Dati F-gas?
La base è il DPR 16 novembre 2018, n. 146, in vigore dal 24 gennaio 2019. L'art. 16 disciplina la Banca Dati dei gas fluorurati e delle apparecchiature che li contengono, gestita dalle Camere di commercio, e al comma 8 fissa il termine di trenta giorni. Per gli interventi l'obbligo è operativo da settembre 2019, cioè dall'ottavo mese dopo l'entrata in vigore: secondo le news del Registro F-gas, le credenziali per comunicare gli interventi sono state rese disponibili dal 6 settembre 2019.
A livello europeo il Regolamento (UE) 2024/573, in vigore dall'11 marzo 2024, ha abrogato il Regolamento (UE) n. 517/2014, cui il DPR 146/2018 dà attuazione. La Camera di commercio di Firenze precisa (webinar dell'ottobre 2025) che DPR 146/2018 e D.Lgs. 163/2019 restano validi finché non vengono modificati o abrogati. Al 14 ottobre 2026 su Normattiva entrambi risultano nel testo originario, senza aggiornamenti, e in Gazzetta Ufficiale non risulta pubblicato il nuovo decreto di adeguamento al regolamento europeo, di cui finora circolano solo bozze riportate da fonti di settore.
La vecchia dichiarazione F-gas annuale (entro il 31 maggio, per gli operatori con almeno 3 kg di gas) era prevista dall'art. 16 del DPR 43/2012, abrogato dall'art. 23 del DPR 146/2018. Oggi i dati arrivano alla Banca Dati intervento per intervento.
Chi deve fare la comunicazione?
- L'impresa certificata (artt. 8 e 13 del DPR 146/2018): è il caso tipico di chi installa climatizzatori e pompe di calore. Comunica l'impresa, non il singolo dipendente.
- La persona fisica certificata (artt. 7 e 13): comunica quando l'impresa per cui lavora non è soggetta a certificazione, per esempio su commutatori elettrici o celle frigorifero di autocarri e rimorchi.
- L'operatore che usa personale interno certificato: secondo le Camere di commercio deve comunicare gli interventi svolti dai propri tecnici.
Chi inserisce i dati non deve per forza essere il tecnico certificato, come chiarisce il manuale della Banca Dati. Se intervieni per la prima volta su un impianto installato da altri, la tua comunicazione registra l'apparecchiatura, ma non ti rende responsabile dell'installazione (art. 16, comma 6).
Quali interventi vanno comunicati ed entro quando?
| Intervento | Chi comunica | Entro quando | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Installazione | Impresa certificata o, se l'impresa non è soggetta, persona fisica certificata | 30 giorni dalla data dell'intervento | Art. 16, commi 4 e 8 |
| Controllo delle perdite | Impresa certificata o persona fisica certificata | 30 giorni dalla data dell'intervento | Art. 16, commi 5 e 8 |
| Manutenzione o riparazione | Impresa certificata o persona fisica certificata | 30 giorni dalla data dell'intervento | Art. 16, commi 5 e 8 |
| Smantellamento | Impresa o persona certificata che esegue lo smantellamento | 30 giorni dalla data dell'intervento | Art. 16, commi 7 e 8 |
Le apparecchiature interessate sono quelle richiamate dall'art. 16: apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, pompe di calore fisse, apparecchiature fisse antincendio, celle frigorifero di autocarri e rimorchi, commutatori elettrici. Per gli impianti già installati l'obbligo scatta dal primo controllo, manutenzione o riparazione e vale per ogni intervento successivo.
Va comunicato anche se l'impianto contiene poco gas?
Sì. In una risposta del 27 febbraio 2025 (testo diffuso da Assofrigoristi) il Ministero dell'ambiente ha chiarito che l'obbligo vale «indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante». La soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalente riguarda solo l'obbligo e la frequenza del controllo periodico delle perdite.
Per il Reg. (UE) 2024/573 (art. 5) il controllo periodico serve da 5 t CO2e per i gas dell'allegato I (da 1 kg per quelli dell'allegato II, sezione 1), salvo esenzioni come le apparecchiature ermeticamente sigillate sotto 10 t CO2e. Frequenze minime:
- sotto 50 t CO2e: ogni 12 mesi (24 con sistema di rilevamento perdite);
- da 50 a meno di 500 t CO2e: ogni 6 mesi (12 con rilevamento);
- da 500 t CO2e: ogni 3 mesi (6 con rilevamento).
Quando esegui un controllo delle perdite, lo comunichi entro 30 giorni come gli altri interventi.
Quali dati devi preparare per la comunicazione?
- data e tipo di intervento;
- dati dell'operatore, cioè chi ha il controllo dell'impianto, e indirizzo dell'apparecchiatura;
- tipo di apparecchiatura, marca, matricola, numero di circuiti, destinazione d'uso;
- tipo di gas e quantità in kg presenti, aggiunti o recuperati;
- impianto di riciclaggio o rigenerazione, se pertinente;
- certificato dell'impresa, codice fiscale e numero di certificato dei tecnici;
- per l'installazione: numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto;
- per il controllo delle perdite: l'esito (nessuna perdita o perdite riscontrate);
- per lo smantellamento: le misure adottate per recuperare e smaltire il gas;
- eventuali osservazioni.
Come si invia la comunicazione e come si ottengono le credenziali?
- Iscriviti al Registro telematico nazionale su fgas.it: l'iscrizione è condizione per ottenere i certificati (artt. 7 e 8, comma 4).
- Il legale rappresentante, o un suo delegato, chiede le abilitazioni dal sito fgas.it con firma digitale, indicando nome, codice fiscale ed e-mail di chi inserirà i dati. Le credenziali arrivano via e-mail.
- Accedi alla Banca Dati F-gas, area Comunicazione interventi, con le credenziali del Registro, SPID o CNS.
- Inserisci apparecchiatura e intervento. La Banca Dati assegna un codice all'apparecchiatura e uno all'intervento: le Camere di commercio indicano di riportarli nel rapporto di intervento, così l'operatore può verificarli su operatori.fgas.it.
Se sbagli un dato non modificabile, come matricola, marca, tipo di apparecchiatura, numero di circuiti o indirizzo, il manuale utente (versione 1.1 del 29 ottobre 2019) prevede di stornare la comunicazione e inserirne una nuova. Per molti interventi è previsto anche il caricamento massivo con file XML conforme allo schema pubblicato.
Ricorda anche i diritti di segreteria annuali, da versare entro novembre (art. 16, comma 11). Le Camere di commercio indicano 21 euro per impresa certificata e 13 euro per ogni persona certificata quando l'impresa non è soggetta a certificazione o l'operatore usa personale proprio.
Quali sanzioni sono previste?
Le sanzioni amministrative sono nel D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163, in vigore dal 17 gennaio 2020:
- art. 6, comma 1: da 1.000 a 15.000 euro per l'impresa o la persona certificata che non inserisce i dati nella Banca Dati entro trenta giorni dall'intervento;
- art. 8: da 10.000 a 100.000 euro per chi svolge le attività senza certificato, per l'impresa non certificata e per l'impresa che affida i lavori a un'impresa non certificata;
- art. 4, comma 1: da 5.000 a 15.000 euro per l'operatore che non rispetta scadenze e modalità dei controlli delle perdite.
Le sanzioni sono di norma irrogate dal Prefetto, su rapporto del Ministero dell'ambiente (art. 16). Dal 2 giugno 2026 il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (art. 5) prevede inoltre sanzioni penali sui gas fluorurati: arresto da sei mesi a un anno o ammenda da 10.000 a 150.000 euro per produzione, importazione ed esportazione (comma 1); arresto da due a sei mesi o ammenda da 1.000 a 50.000 euro per immissione sul mercato, uso o rilascio (comma 2), nei casi descritti dalla norma. Non tocca gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati.
Quali certificazioni servono a te e alla tua impresa?
Come persona fisica (approfondimento nella guida sul patentino F-gas) ti serve il certificato per installazione, manutenzione, riparazione, smantellamento, controllo delle perdite e recupero su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, antincendio e celle frigorifero di autocarri e rimorchi (art. 7). Vale dieci anni.
L'impresa che installa, ripara, manutiene o smantella apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore e antincendio deve essere certificata (art. 8): il certificato vale cinque anni. I certificati li rilasciano organismi accreditati e designati dal Ministero dell'ambiente (art. 5), dopo l'iscrizione al Registro.
Cosa cambia tra 2025 e 2027?
- 27 febbraio 2025: il chiarimento ministeriale conferma che la comunicazione non dipende dalla quantità di gas.
- 2 giugno 2026: entra in vigore il D.Lgs. 81/2026 sui reati ambientali, che riguarda anche i gas fluorurati.
- 12 marzo 2027: per il Reg. (UE) 2024/573 (art. 5, par. 5) i controlli delle perdite si applicano anche agli operatori di alcune apparecchiature mobili, come unità frigorifere di veicoli leggeri, container intermodali e vagoni ferroviari, climatizzatori e pompe di calore su veicoli pesanti e furgoni. Gli effetti sulla Banca Dati dipenderanno dalle norme nazionali.
- Adeguamento nazionale: al 14 ottobre 2026 il nuovo decreto italiano che adegua le regole al Reg. (UE) 2024/573 non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale; Normattiva e le pagine delle Camere di commercio (Firenze, aggiornata al 4 agosto 2026) indicano ancora DPR 146/2018 e D.Lgs. 163/2019. Controlla periodicamente le novità su fgas.it.
Guida informativa generale, non consulenza legale: per casi specifici verifica i testi ufficiali o chiedi alla Camera di commercio competente.
Domande frequenti
Devo comunicare l'installazione di un climatizzatore split?
Sì, se contiene gas fluorurati a effetto serra. I climatizzatori fissi rientrano tra le apparecchiature dell'art. 16 del DPR 146/2018 e, secondo la risposta del Ministero dell'ambiente del 27 febbraio 2025, l'obbligo vale indipendentemente dalla quantità di refrigerante. Comunichi l'installazione entro 30 giorni dalla data dell'intervento.
Esiste ancora la dichiarazione F-gas annuale del 31 maggio?
No. Era prevista dall'art. 16 del DPR 43/2012 per gli operatori di apparecchiature con almeno 3 kg di gas fluorurati. Quel decreto è stato abrogato dall'art. 23 del DPR 146/2018, in vigore dal 24 gennaio 2019: oggi i dati arrivano alla Banca Dati con le comunicazioni dei singoli interventi.
Se l'intervento lo esegue un mio dipendente, chi comunica?
Comunica l'impresa certificata. Il legale rappresentante, o un delegato, abilita tramite fgas.it le persone che inseriscono i dati, che non devono essere per forza i tecnici certificati. Nella comunicazione indichi comunque il certificato dell'impresa e i dati dei tecnici che hanno eseguito l'intervento.
Cosa prevede la legge se comunico dopo i 30 giorni?
L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 163/2019 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 15.000 euro per l'impresa o la persona certificata che non inserisce i dati nella Banca Dati entro trenta giorni dalla data dell'intervento.
Come correggo una comunicazione sbagliata?
Alcuni dati si possono modificare, altri no: matricola, marca, tipo di apparecchiatura, numero di circuiti e indirizzo. In questi casi il manuale della Banca Dati (versione 1.1 del 2019) prevede di stornare l'intervento dalla Scrivania e inserire una nuova comunicazione corretta.
Le pompe di calore rientrano nell'obbligo di comunicazione?
Sì: le pompe di calore fisse sono tra le apparecchiature richiamate dall'art. 16 del DPR 146/2018. Se contengono gas fluorurati, installazione, controlli delle perdite, manutenzioni, riparazioni e smantellamento vanno comunicati alla Banca Dati entro 30 giorni dalla data di ciascun intervento.
Fonti
- DPR 16 novembre 2018, n. 146: scheda Gazzetta Ufficiale (in vigore dal 24/01/2019)
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 7 del 9 gennaio 2019 (testo del DPR 146/2018, artt. 2, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 23)
- D.Lgs. 5 dicembre 2019, n. 163: scheda Gazzetta Ufficiale (in vigore dal 17/01/2020)
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2020 (testo del D.Lgs. 163/2019, artt. 4, 6, 8, 16)
- Regolamento (UE) 2024/573: testo, EUR-Lex (artt. 5 e 7)
- Regolamento (UE) 2024/573: scheda EUR-Lex (data 07/02/2024, in vigore dall'11/03/2024, abroga il Reg. 517/2014)
- D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81: scheda Gazzetta Ufficiale (in vigore dal 02/06/2026)
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2026 (testo del D.Lgs. 81/2026, art. 5)
- DPR 27 gennaio 2012, n. 43: scheda Gazzetta Ufficiale
- Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 93 del 20 aprile 2012 (testo del DPR 43/2012, art. 16)
- Registro nazionale F-gas, portale delle Camere di commercio
- Registro F-gas, News (titolo "Chiarimento del Ministero dell'Ambiente", 27.02.2025)
- Banca Dati F-gas
- Banca Dati F-gas, Manuale utente Comunicazione Interventi v. 1.1 (29/10/2019)
- Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, risposta del 27/02/2025 sulla Banca Dati F-gas (copia pubblicata da Assofrigoristi)
- Camera di commercio di Firenze, webinar F-gas del 15/10/2025
- Camera di commercio di Firenze, pagina Banca dati F-Gas (ultima modifica 04/07/2025)
- Camera di commercio di Firenze, pagina Registro F-gas (ultima modifica 04/08/2026)
- Camera di commercio della Basilicata, pagina Banca Dati F-gas
- Assofrigoristi, "Chiarimento in merito a comunicazione attività a Banca Dati" (27/02/2025; usata solo per trovare la fonte primaria)
- CNA, "Chiarimento sulla Banca Dati FGAS" (04/03/2025; usata solo per trovare la fonte primaria)
- ZeroSottoZero, articolo sul D.Lgs. 81/2026 (25/05/2026; usata solo per trovare la fonte primaria)
- Industria e Formazione, bozza del nuovo decreto F-gas (02/03/2026; solo per UNCERTAIN, non usata nel testo)
Informazioni generali, non consulenza. Testo redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sulla base delle fonti ufficiali citate e verificato da Repara. Aggiornato il 14 ottobre 2026. Le regole regionali possono cambiare: verifica sempre con la tua Regione o il tuo catasto.