Dichiarazione di conformità (DiCo) DM 37/08: guida per termoidraulici

Aggiornato il 14 ottobre 2026

In breve
  • La DiCo la rilascia l'impresa installatrice abilitata al committente, al termine dei lavori e dopo le verifiche, comprese quelle di funzionalità (art. 7).
  • Allegati obbligatori: progetto, relazione sui materiali, schema dell'impianto, riferimenti a DiCo precedenti, certificato dei requisiti tecnico-professionali e, se serve, attestazione per materiali non normalizzati.
  • Per rifacimenti o nuovi impianti in edifici con agibilità rilasciata, l'impresa deposita DiCo e progetto in Comune entro 30 giorni da fine lavori (art. 11).
  • Per una nuova fornitura il committente consegna copia della DiCo, senza allegati obbligatori, al distributore o venditore entro 30 giorni dall'allacciamento (art. 8).
  • Sanzioni: da 100 a 1.000 euro per le violazioni dell'art. 7 e da 1.000 a 10.000 euro per gli altri obblighi (art. 15).

La dichiarazione di conformità (DiCo) è il documento con cui l'impresa installatrice abilitata attesta di aver realizzato l'impianto a regola d'arte: la consegna al committente a fine lavori, dopo le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità. Per un termoidraulico riguarda gli impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrico-sanitari e gas (DM 37/2008, art. 1, comma 2, lettere c, d, e). Si compila sul modello ministeriale, con gli allegati obbligatori, e in alcuni casi va depositata in Comune entro 30 giorni.

Riferimento: testo vigente del DM 22 gennaio 2008, n. 37 su Normattiva (ultimo aggiornamento dell'atto: 17 settembre 2025), verificato il 14 ottobre 2026.

A quali impianti e interventi si applica la DiCo?

Il decreto copre gli impianti al servizio degli edifici, qualunque sia la destinazione d'uso; per quelli allacciati a una rete vale dal punto di consegna della fornitura (art. 1). Per il tuo lavoro contano tre categorie:

Il modello di DiCo prevede come tipologie nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e «altro». Per la manutenzione ordinaria, definita dall'art. 2, l'art. 10 esclude progetto, collaudo e obbligo di affidamento a un'impresa abilitata. Per l'installazione di apparecchi per usi domestici progetto e collaudo non servono, ma la DiCo resta dovuta (art. 10, comma 2).

Serve la DiCo per la sostituzione della caldaia?

Sì, nella lettura più prudente: quando sostituisci una caldaia a gas installata in modo fisso, rilascia la DiCo. Il decreto non lo dice con queste parole, ma tre elementi vanno nella stessa direzione:

Nei massimari di pareri del MIMIT consultati non c'è un parere che chiuda la questione: per un caso dubbio chiedi alla Camera di commercio competente. La DiCo riguarda la parte su cui intervieni, ma deve considerare sicurezza e funzionalità di tutto l'impianto e dichiarare la compatibilità tecnica con l'esistente (art. 7, comma 3). Gli altri documenti della sostituzione (libretto, controllo di efficienza alla prima accensione, scarico fumi) sono nella guida sulla sostituzione della caldaia.

Se scarico fumi o ventilazione li ha realizzati un'altra impresa, nella tua DiCo riporti i riferimenti alle loro dichiarazioni (nota 7 del modello).

Chi deve rilasciare la DiCo e quando?

La rilascia l'impresa installatrice abilitata ai sensi dell'art. 3. Il modello prevede due firme: il dichiarante (titolare o legale rappresentante) e il responsabile tecnico. Gli uffici tecnici interni di imprese non installatrici usano l'Allegato II (art. 7, comma 4).

Va rilasciata a lavori conclusi, dopo le verifiche di legge (art. 7, comma 1). Nel modulo indichi anche le norme tecniche applicate, separando progettazione, esecuzione e verifiche, e per il gas il tipo di gas distribuito.

Quali allegati obbligatori servono?

Il modello in vigore, approvato con il DM 19 maggio 2010 (GU n. 161 del 13 luglio 2010), elenca questi allegati obbligatori. Usali come checklist:

Tra i facoltativi, il modello cita i certificati delle verifiche prima della messa in esercizio e i trattamenti di pulizia o disinfezione.

Quando serve il progetto e chi lo firma?

Per installare, trasformare o ampliare impianti delle lettere c), d) ed e) il decreto richiede un progetto (art. 5, comma 1), salvo le esclusioni dell'art. 10. Lo redige un professionista iscritto all'albo nei casi dell'art. 5, comma 2, che per i termoidraulici sono:

Negli altri casi, compresi gli idrico-sanitari, che il comma 2 non elenca, il progetto può redigerlo il responsabile tecnico dell'impresa, con almeno lo schema dell'impianto da realizzare (art. 7, comma 2). Restano salve normative di progettazione più rigorose.

A chi va consegnata e dove va depositata?

ChiCosaEntro quandoRiferimento
Impresa installatriceRilascia al committente la DiCo con gli allegati obbligatoriA fine lavori, dopo le verificheDM 37/2008, art. 7, c. 1
Impresa installatriceDeposita DiCo e progetto (o certificato di collaudo, se previsto) allo sportello unico per l'edilizia del Comune dell'impianto, per rifacimenti o nuovi impianti in edifici con certificato di agibilità già rilasciato30 giorni dalla conclusione dei lavoriArt. 11, c. 1
Titolare del permesso di costruire o chi ha presentato la DIADeposita il progetto degli impianti allo sportello unicoInsieme al progetto edilizioArt. 11, c. 2
CommittenteConsegna al distributore o al venditore copia della DiCo, senza allegati obbligatori, o della DiRi30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acquaArt. 8, c. 3
Cliente finale, con l'Allegato I/40 compilato e firmato dall'installatoreInvia al distributore i documenti per l'accertamento documentale di un nuovo impianto gas; la fornitura si attiva solo con esito positivoEntro 120 giorni solari dalla richiesta del venditore, pena l'annullamento della richiestaDelibera ARERA 40/2014/R/gas, Allegato A, art. 16

La consegna al distributore è dovuta anche per alcuni aumenti di potenza (art. 8, comma 3). Sulla verifica di tenuta dell'impianto gas vedi la guida sulla prova di tenuta. Se il termine passa senza DiCo, il decreto prevede che fornitore o distributore, previo congruo avviso, sospenda la fornitura (art. 8, comma 5). Lo sportello unico inoltra poi copia della DiCo alla Camera di commercio competente per la sede dell'impresa (art. 11, comma 3).

Le modalità di deposito dipendono dal Comune: Genova, per esempio, dal 1° giugno 2026 accetta le dichiarazioni solo tramite il portale telematico «Impresa in un giorno», non più via PEC, a mano o per raccomandata (guida comunale, rev. 02 del 15 giugno 2026).

Che cos'è la dichiarazione di rispondenza (DiRi)?

La DiRi sostituisce la DiCo mai prodotta o non più reperibile, ma solo per impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto, il 27 marzo 2008 (art. 7, comma 6). La rilascia, dopo sopralluogo e accertamenti:

Quali sanzioni prevede il DM 37/08?

L'art. 15 prevede due fasce di sanzioni amministrative:

Le sanzioni le irrogano le Camere di commercio, che annotano le violazioni delle imprese nel registro o nell'albo. Dopo tre violazioni delle norme di sicurezza, nei casi di particolare gravità, è prevista la sospensione temporanea dell'iscrizione. I patti stipulati da imprese non abilitate sono nulli (art. 1418 c.c.).

Cosa è cambiato fino a ottobre 2026?

Gli interventi successivi al 2008 non hanno modificato gli artt. 7, 8, 11 e 15. Il DM 19 maggio 2010 ha sostituito i modelli degli Allegati I e II. Il DM 29 settembre 2022, n. 192 e il DM 17 luglio 2025, n. 130 (in vigore dal 2 ottobre 2025) riguardano soprattutto gli impianti elettronici e gli edifici predisposti alla banda ultra larga: non toccano il modello di DiCo né le soglie di progetto per impianti termici e gas.

Informazioni generali, non consulenza legale.

Domande frequenti

Serve la dichiarazione di conformità per sostituire una caldaia a gas?

Nella lettura più prudente sì. Il modello ministeriale di DiCo (DM 19 maggio 2010, nota 1) indica proprio la sostituzione di un apparecchio a gas installato in modo fisso come esempio della voce «altro», e cambiare il generatore difficilmente rientra nella manutenzione ordinaria definita dall'art. 2. Il decreto non lo scrive in modo esplicito: nei casi dubbi chiedi alla Camera di commercio. La DiCo riguarda la parte su cui intervieni, ma considera la sicurezza dell'intero impianto (art. 7, comma 3).

Chi firma la dichiarazione di conformità?

Il modello prevede due firme: il dichiarante, cioè il titolare o legale rappresentante dell'impresa installatrice abilitata, e il responsabile tecnico. Le imprese non installatrici con ufficio tecnico interno usano invece il modello dell'Allegato II (art. 7, comma 4).

Entro quanto va depositata la DiCo in Comune?

Per rifacimenti o nuovi impianti in edifici con agibilità già rilasciata, l'impresa installatrice deposita DiCo e progetto, o il certificato di collaudo se previsto, allo sportello unico per l'edilizia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori (art. 11, comma 1). Le modalità di invio le stabilisce il Comune.

Cosa va consegnato al distributore per una nuova fornitura?

Entro 30 giorni dall'allacciamento il committente consegna al distributore o al venditore copia della DiCo senza allegati obbligatori, oppure della DiRi (art. 8, comma 3). Per i nuovi impianti gas c'è anche l'accertamento documentale del distributore (delibera ARERA 40/2014/R/gas): l'installatore compila l'Allegato I/40 e la fornitura si attiva solo con esito positivo.

Quando si può usare la dichiarazione di rispondenza?

Solo per impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 la cui DiCo manca o non è più reperibile. La rilascia, dopo sopralluogo e accertamenti, un professionista iscritto all'albo con almeno cinque anni nel settore oppure, per impianti fuori dall'art. 5, comma 2, chi è da almeno cinque anni responsabile tecnico di un'impresa abilitata.

Per un impianto idrico-sanitario serve un progettista iscritto all'albo?

Il DM 37/2008 richiede un progetto anche per gli impianti idrici e sanitari, ma l'art. 5, comma 2 non li elenca tra i casi riservati al professionista. Il progetto può quindi redigerlo il responsabile tecnico dell'impresa, con almeno lo schema dell'impianto, salvo normative di progettazione più rigorose.

Fonti

  1. Normattiva – DM 22 gennaio 2008, n. 37, testo vigente (vigenza al 07/10/2026; ultimo aggiornamento dell'atto 17/09/2025; entrata in vigore 27/03/2008)
  2. Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/03/2008 – testo originale del DM 37/2008 (artt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15)
  3. Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13/07/2010 – DM 19 maggio 2010, nuovi Allegati I e II (modello di DiCo e note 1–10)
  4. Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13/12/2022 – DM 29 settembre 2022, n. 192 (modifiche al DM 37/2008, impianti elettronici, art. 5-bis)
  5. Gazzetta Ufficiale – DM 17 luglio 2025, n. 130, scheda atto (GU n. 216 del 17/09/2025, in vigore dal 02/10/2025)
  6. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17/09/2025 – testo del DM 130/2025 (modifiche ad artt. 2, 3, 5 c. 2 lett. e, 5-bis e titolo)
  7. ARERA – Allegato A alla delibera 40/2014/R/gas, accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas (art. 16)
  8. ARERA – Delibera 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas
  9. ARERA – Delibera 6 giugno 2014, 261/2014/R/gas (modifiche alla 40/2014)
  10. ARERA – Relazione tecnica alla delibera 40/2014/R/gas come modificata dalla 261/2014
  11. ARERA – Allegato I/40, attestazione di corretta esecuzione dell'impianto (versione 2014)
  12. ARERA – Comunicato agli operatori 21/03/2025, raccolta dati sicurezza post-contatore anno 2024 (richiama la 40/2014 per i controlli 2024)
  13. Comune di Genova – Deposito dichiarazioni di conformità/rispondenza ex DM 37/2008, guida rev. 02 del 15/06/2026
  14. MIMIT – Massimario pareri DM 37/2008 (giugno 2013), consultato per la sostituzione della caldaia
  15. MIMIT – Massimario pareri DM 37/2008 aggiornato al 10/04/2019, consultato
  16. Fonte secondaria, solo per individuare la GU del DM 130/2025 – ANIE
  17. Fonte secondaria, solo per individuare il DM 130/2025 – Ordine degli Ingegneri di Rovigo
  18. Fonte secondaria, solo per individuare la GU del DM 192/2022 – Certifico
  19. Fonte secondaria, solo per la data di vigenza del DM 192/2022 – ANCE
  20. Fonte secondaria, solo per individuare la GU del DM 19/05/2010 – Eutekne

Informazioni generali, non consulenza. Testo redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sulla base delle fonti ufficiali citate e verificato da Repara. Aggiornato il 14 ottobre 2026. Le regole regionali possono cambiare: verifica sempre con la tua Regione o il tuo catasto.