Prova di tenuta dell'impianto gas: quando serve, norme e documenti

Aggiornato il 14 ottobre 2026

In breve
  • Prima di rilasciare la DiCo l'impresa esegue le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (DM 37/2008, art. 7, c. 1).
  • Per i nuovi impianti gas l'installatore firma l'Allegato I/40, in cui dichiara di aver verificato con esito positivo la tenuta e indica la norma seguita (Delibera ARERA 40/2014/R/gas).
  • L'accertamento del distributore su impianti nuovi, trasformati, modificati e riattivati è solo documentale (Delibera ARERA 40/2014/R/gas, Allegato A, art. 1 e 2).
  • Per un impianto nuovo il distributore attiva la fornitura solo dopo esito positivo dell'accertamento; i documenti vanno inviati entro 120 giorni solari (Allegato A, art. 16).
  • Le norme tecniche di riferimento sono UNI 7129 per i nuovi impianti domestici e UNI 11137 per la tenuta degli impianti interni esistenti (DM 37/2008, art. 6, presunzione di regola d'arte).

La prova di tenuta dell'impianto gas è la verifica con cui l'installatore accerta che l'impianto interno non abbia perdite prima di metterlo, o rimetterlo, in servizio. Serve quando realizzi un impianto nuovo, quando lo modifichi o lo trasformi e quando lo riattivi dopo una sospensione. L'esito positivo va dichiarato nei documenti: nella DiCo, tra le verifiche fatte prima del rilascio (DM 37/2008, art. 7), e, per l'attivazione di un nuovo impianto, nell'Allegato I/40 previsto dalla delibera ARERA 40/2014/R/gas.

Quando serve la prova di tenuta dell'impianto gas?

La delibera ARERA 40/2014/R/gas (Allegato A, art. 1) distingue gli impianti di utenza in base al loro stato. Le stesse situazioni sono quelle in cui la verifica di tenuta entra nel tuo lavoro.

SituazioneDefinizione ARERA (sintesi)Norma tecnica di riferimento
Impianto nuovoImpianto di nuova installazione (art. 1, lett. m)UNI 7129 (fino a 35 kW) o UNI 11528 (oltre 35 kW)
Impianto modificatoImpianto in servizio in cui un ampliamento o una manutenzione straordinaria ha reso necessaria la sospensione temporanea della fornitura (lett. k)Norme di installazione per le parti nuove; UNI 11137 per la tenuta dell'impianto esistente
Impianto trasformatoImpianto alimentato in precedenza con un altro tipo di gas (lett. l)Norme di installazione e UNI 11137
Impianto riattivatoImpianto in servizio a cui si riprende la fornitura dopo una sospensione (lett. n)UNI 7129-4 (messa in servizio) e UNI 11137
Impianto in servizioImpianto già funzionante, per esempio durante una manutenzione o una sostituzione dell'apparecchioUNI 11137

La colonna delle norme indica il campo di applicazione dichiarato dalle norme stesse: quale applicare nel caso concreto dipende dal tipo di intervento e dalla potenza, e va scritto nei documenti.

Quali norme tecniche regolano la prova?

Le norme UNI sono a pagamento e qui le citiamo solo per titolo e campo di applicazione. Metodi, pressioni, tempi e soglie si leggono nel testo ufficiale, nell'edizione vigente.

Perché contano? L'art. 6 del DM 37/2008 considera eseguiti a regola d'arte gli impianti realizzati secondo la normativa vigente e le norme UNI e CEI. Se dichiari di aver seguito una norma, devi aver seguito davvero quella procedura e poterlo dimostrare.

Come si registra la prova nella DiCo?

L'art. 7 del DM 37/2008 chiede all'impresa di rilasciare la DiCo al termine dei lavori, dopo le verifiche previste, comprese quelle di funzionalità. Il modello approvato con il DM 19 maggio 2010 chiede di indicare le norme tecniche applicate, separando progettazione, esecuzione e verifiche, e cita tra gli allegati facoltativi i certificati delle verifiche prima della messa in esercizio.

In pratica, per ogni prova di tenuta conviene preparare un verbale da allegare alla DiCo o al rapportino, con:

Il verbale non è un modulo imposto dal DM 37/2008, ma è il modo più semplice per dimostrare che la verifica dichiarata nella DiCo è stata fatta davvero, con quale metodo e su quale parte dell'impianto. Se più imprese hanno lavorato sullo stesso impianto, indica con precisione il tratto che hai provato tu: la DiCo riguarda la parte su cui sei intervenuto, ma deve considerare la sicurezza dell'intero impianto (art. 7, c. 3).

Le regole complete sulla dichiarazione sono nella guida alla DiCo secondo il DM 37/08.

Che cos'è l'accertamento documentale ARERA 40/2014?

Con la delibera 40/2014/R/gas il distributore deve accertare la sicurezza degli impianti di utenza nuovi, trasformati, modificati e riattivati alimentati da rete per usi non tecnologici, come riscaldamento, cottura e acqua calda (Allegato A, art. 2). L'accertamento è esclusivamente documentale: il distributore controlla i documenti, non viene a ripetere la tua prova.

Per un impianto nuovo il percorso è questo (Allegato A, art. 16):

  1. il cliente chiede l'attivazione al venditore, che trasmette la richiesta al distributore;
  2. tu compili e firmi l'Allegato I/40 e prepari gli allegati richiesti; il cliente compila l'Allegato H/40;
  3. i documenti arrivano al distributore: se mancano, il cliente ha 30 giorni lavorativi per integrarli;
  4. se i documenti non arrivano entro 120 giorni solari dalla richiesta del venditore, la richiesta viene annullata;
  5. la fornitura si attiva solo con esito positivo.

Nell'Allegato I/40 l'installatore dichiara di aver verificato con esito positivo la tenuta dell'impianto e indica la norma usata. Il modulo dice anche che sicurezza e funzionalità vanno controllate dopo l'arrivo del gas. Se quei controlli danno esito negativo e lo segnali, il distributore sospende la fornitura e serve una nuova richiesta dopo aver eliminato le non conformità (art. 16, c. 6).

Per impianti trasformati, modificati e riattivati la procedura è nel titolo III dell'Allegato A (art. 17 e 18). Sono esclusi, tra l'altro, le riattivazioni dopo sospensione per morosità e quelle disposte dalle autorità o per situazioni di pericolo (art. 17, c. 2): in questi casi segui le indicazioni del distributore. Un comunicato ARERA del 2025 richiama ancora la 40/2014 per gli accertamenti.

La prova di tenuta serve anche quando sostituisci la caldaia?

Quando sostituisci un apparecchio sei su un impianto in servizio: la norma di riferimento per la tenuta è la UNI 11137, che copre gli impianti esistenti anche in esercizio. Il DM 37/2008 chiede comunque di considerare la sicurezza dell'intero impianto e di dichiarare la compatibilità con l'esistente (art. 7, c. 3).

Se durante il lavoro chiudi il gas e devi richiedere la riattivazione, o se l'impianto viene modificato con sospensione della fornitura, entri nei casi ARERA visti sopra. Per il resto dei documenti della sostituzione vedi sostituzione caldaia: cosa serve.

Cosa fare se la prova dà esito negativo?

Se l'impianto non tiene, non puoi rilasciare la DiCo né firmare l'Allegato I/40 dichiarando un esito positivo. La sequenza prudente è questa:

  1. Non mettere in servizio l'impianto e informa subito il cliente, per iscritto, di cosa hai riscontrato.
  2. Cerca e ripara la perdita; la UNI 11137 indica come ripristinare la tenuta degli impianti interni esistenti.
  3. Ripeti la prova e registra entrambe le prove, quella negativa e quella positiva, con data e valori.
  4. Se il cliente non autorizza la riparazione, annota nel rapportino che l'impianto è stato lasciato fuori servizio e il motivo, e fai firmare la presa visione.

Se scopri la perdita dopo l'attivazione, durante le verifiche di sicurezza e funzionalità, la delibera ARERA prevede che la segnalazione dell'installatore porti alla sospensione della fornitura da parte del distributore (Allegato A, art. 16, c. 6). In caso di odore di gas o pericolo immediato, il riferimento è il servizio di pronto intervento del distributore locale.

Lo stesso vale durante la manutenzione della caldaia: se in un controllo trovi una dispersione, scrivilo nel rapporto e nel rapportino, insieme a ciò che hai consigliato al cliente.

Quali errori evitare?

Informazioni generali, non consulenza legale o tecnica.

Domande frequenti

Quando è obbligatoria la prova di tenuta dell'impianto gas?

Le verifiche vanno fatte prima di rilasciare la DiCo (DM 37/2008, art. 7, c. 1). Per l'attivazione di un nuovo impianto, nell'Allegato I/40 della delibera ARERA 40/2014/R/gas l'installatore dichiara di aver verificato con esito positivo la tenuta e indica la norma seguita. Per gli impianti esistenti, anche riattivati o in esercizio, la norma tecnica di riferimento è la UNI 11137.

Il distributore ripete la prova di tenuta?

No. L'accertamento previsto dalla delibera ARERA 40/2014/R/gas è esclusivamente documentale: il distributore verifica l'Allegato I/40 o la copia della DiCo e gli allegati, e attiva la fornitura solo con esito positivo.

Che differenza c'è tra UNI 7129 e UNI 11137?

La UNI 7129 riguarda la progettazione, l'installazione e la messa in servizio degli impianti a gas domestici e similari alimentati da rete. La UNI 11137 riguarda la verifica e il ripristino della tenuta degli impianti interni esistenti, con pressione fino a 0,5 bar. I valori di prova si leggono nei testi ufficiali.

Entro quanto vanno consegnati i documenti per attivare un impianto nuovo?

Secondo l'Allegato A della delibera 40/2014/R/gas (art. 16), se i documenti non arrivano entro 120 giorni solari dalla richiesta del venditore, la richiesta viene annullata. Se mancano documenti, il cliente ha 30 giorni lavorativi per integrarli.

Dove annoto la prova di tenuta?

Nella DiCo, indicando la norma usata per le verifiche, e nell'Allegato I/40 quando serve. Conviene allegare un verbale con tratto provato, metodo, strumento, valori ed esito, e riportarlo nel rapportino di intervento.

Fonti

  1. ARERA – Allegato A alla delibera 40/2014/R/gas (artt. 1, 2, 15–18)
  2. ARERA – Delibera 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas
  3. ARERA – Allegato I/40, attestazione dell'installatore (versione 2014)
  4. ARERA – Delibera 261/2014/R/gas (modifiche alla 40/2014)
  5. ARERA – Comunicato agli operatori 21/03/2025, sicurezza post-contatore
  6. DM 22 gennaio 2008, n. 37 – GU n. 61 del 12/03/2008 (artt. 6, 7)
  7. DM 22 gennaio 2008, n. 37 – testo vigente (Normattiva)
  8. DM 19 maggio 2010 – modello di DiCo, GU n. 161 del 13/07/2010
  9. UNI – anteprima UNI 11137:2019 (campo di applicazione)
  10. UNI – anteprima UNI 7129-4:2015 (campo di applicazione)
  11. UNI – anteprima UNI 10436:2019 (campo di applicazione)
  12. UNI – anteprima UNI 7129-3:2015 (serie UNI 7129, campo di applicazione fino a 35 kW)
  13. (secondaria, titolo UNI 11528:2022) Certifico
  14. (secondaria, revisione UNI 7129:2015 in cinque parti) Ediltecnico, 30/04/2015

Informazioni generali, non consulenza. Testo redatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sulla base delle fonti ufficiali citate e verificato da Repara. Aggiornato il 14 ottobre 2026. Le regole regionali possono cambiare: verifica sempre con la tua Regione o il tuo catasto.